Non è inusuale che a un fotografo possa capitare di ritrarre personaggi famosi, conosciuti nel proprio Paese. Sono un bellissimo ricordo personale, spesso anche un ottimo modo per arricchire il proprio portfolio. Dall’uso semplice di una foto al suo sfruttamento commerciale però sono molte le sfumature legali da considerare, fin dall’inizio, per non trovarsi poi in serie difficoltà.

L’utilizzo delle immagini di personaggi famosi varia significativamente tra i diversi paesi, riflettendo le rispettive normative e sensibilità culturali. In Italia, il diritto all’immagine è disciplinato dagli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941). L’articolo 96 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo eccezioni specifiche. L’articolo 97 prevede che il consenso non sia necessario quando l’immagine è collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, o quando l’uso è giustificato da finalità culturali, purché non rechi pregiudizio all’onore o alla reputazione della persona ritratta.

 

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Un caso emblematico riguarda l’ex calciatore Gianni Rivera, la cui immagine è stata utilizzata senza consenso in una mostra a pagamento presso lo Stadio San Siro. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.19515 del 16 giugno 2022, ha stabilito che tale utilizzo è legittimo, poiché finalizzato a celebrare la storia del calcio e rientrante nelle eccezioni previste dall’art. 97 della Legge sul diritto d’autore. A nulla è servito specificare che la mostra richiedeva di pagare un biglietto ed aveva anche varie attività lucrative ad essa connesse ed aderenti all’esposizione stessa (in effetti non si trattava neanche di un vero e proprio museo in senso tecnico). Lo scopo didattico e culturale qui era evidenziato dalla tipologia di foto, che ritraevano il calciatore negli anni di gloria, durante imprese calcistiche quasi mitologiche e che in nulla attenevano invece alla sua sfera privata, personale. Quasi a dire che la sua immagine ormai stereotipata fosse altro rispetto alla mera individualità e per questo fruibile, a disposizione di tutti per scopi, appunto didattici e pubblici.Inoltre, non c’ stata alcuna problematica di tipo reputazionale, anzi. L’immagine veniva glorificata e esaltata, in una mutua promessa di immortale storicizzazione tra il club sportivo e il calciatore che vi apparteneva. 

In Francia invece il diritto all’immagine è considerato parte del diritto alla privacy, tutelato dall’articolo 9 del Codice Civile. L’utilizzo dell’immagine di una persona richiede generalmente il suo consenso, a meno che non sia giustificato da esigenze informative o artistiche. Nel 1999, l’attrice Catherine Deneuve ha citato in giudizio la rivista “Paris Match” per aver pubblicato senza autorizzazione una sua fotografia scattata in un luogo pubblico. La Corte di Cassazione francese ha stabilito che, nonostante la foto fosse stata scattata in un luogo pubblico, la sua pubblicazione senza consenso costituiva una violazione del diritto all’immagine, poiché non contribuiva a un dibattito di interesse generale.

 

 

Negli Stati Uniti, il “right of publicity” varia da stato a stato, ma in generale consente agli individui di controllare l’uso commerciale del proprio nome o immagine. Un caso significativo è quello di Vanna White contro Samsung Electronics America, Inc. Nel 1993, la Corte d’Appello del Nono Circuito ha riconosciuto che l’uso non autorizzato di un robot somigliante a Vanna White in una pubblicità violava il suo “right of publicity”, stabilendo un precedente importante sulla protezione dell’immagine anche in assenza dell’uso diretto della fotografia o del nome della persona. la somiglianza, il richiamo erano troppo espliciti per essere ignorati ed il messaggio aveva chiaramente carattere pubblicitario ed economicamente rilevante 

Dopo questa piccola panoramica tra common e civil law, una nota a parte la merita invece la normativa giapponese ; qui il  diritto all’immagine presenta differenze sostanziali rispetto ai paesi occidentali. Sebbene il diritto alla privacy sia riconosciuto, l’attenzione si concentra maggiormente sulla protezione del diritto d’autore e sulla prevenzione della concorrenza sleale. Ad esempio, il governo giapponese ha recentemente considerato l’introduzione di normative che richiederebbero ai cosplayer di ottenere il permesso dai detentori dei diritti dei personaggi che rappresentano, evidenziando una forte tutela delle proprietà intellettuali, rendendo secondario il diritto alla espressione da parte degli artisti che volessero impersonare i propri beniamini. C’è da dire pero’ che in questo caso bisogna fare attenzione al contesto della impersonificazione. Parliamo nella maggior parte dei casi di veri e propri professionisti che ricavano anche notevoli guadagni da questa attività e possono creare storie alternative rispetto a quelle ufficialmente approvate dalle case di produzione manga ad esempio o ledere comunque la capacità dei proprietari dei personaggi di sfruttare pienamente il potenziale economico delle proprie creature. Per cui non temete: al prossimo raduno di Saint Seiya sarete ancora autorizzati a vestire i panni di Pegasus e Lady Isabel (magari meglio se fuori dal Giappone). 😉

Queste differenze normative riflettono le diverse priorità culturali e legali di ciascun paese. Mentre in Europa e negli Stati Uniti l’accento è posto sulla protezione dei diritti individuali e della privacy, in Giappone prevale la tutela delle opere creative e dei diritti d’autore, influenzata da una forte cultura del rispetto per la proprietà intellettuale.

E se volete prendere spunto, ecco una lista delle celebrità piu’ fotografate stilata da Petapixel lo scorso anno . Nella storia invece è stata la regina Elisabetta II a detenere saldo il primato. Voi chi scegliereste?

 

 

 

Stefania Quintajè
Stefania Quintajé è un consulente legale internazionale; si è specializzata in nuove tecnologie, innovazione legale, privacy e proprietà intellettuale. Si occupa di consulenza in-house per gruppi aziendali internazionali come ad esempio Amazon, ABB, NIke, Salesforce, Gartner. In NOC Sensei cercherà di rispondere in modo semplice a dubbi e curiosità sulle nuove tendenze della tecnologia e della fotografia dal punto di vista legale, accompagnandoci anche alla scoperta di casi famosi che hanno coinvolto scatti e fotografi in giro per il mondo. Il suo sito è www.thelegalsybil.com

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