All’articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent’anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant’anni».
Con questa stringata norma, inserita nella legge 2 Dicembre 2025 n. 182 e finora passata quasi inosservata, si incide profondamente nel campo dei diritti spettanti ai fotografi (intendendo per fotografo chiunque esegua una fotografia), modificando un regime che durava da più di ottant’anni, che aveva dato luogo a numerose controversie e di cui da più parti si auspicava il cambiamento.
La norma di riferimento (art. 92 l. 633/41) diventa infatti la seguente:
“Il diritto esclusivo sulle fotografie dura settant’anni dalla produzione della fotografia”.
Nel (pur ristretto) settore della fotografia è lecito quindi parlare di un cambiamento epocale, che, pur non scardinando la dicotomia tra fotografia “semplice” e fotografia “creativa”, che contraddistingue il nostro ordinamento, ne svuota di molto la rilevanza.

La distinzione e l’attribuzione della fotografia all’una o all’altra categoria aveva (e in parte ancora ha) una notevole ricaduta sui diritti spettanti al fotografo.
Nel primo caso (fotografia semplice), il fotografo gode infatti dei soli “diritti connessi”, cioè i diritti di “riproduzione, diffusione e spaccio”, che esauriscono con lo scadere dei venti anni (oggi settanta) dalla produzione della fotografia.
Nel secondo caso (fotografia creativa o autoriale), all’autore è accordata la piena tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, essendo la fotografia (ma solo dal 1979) considerata come opera dell’ingegno alla stregua di tutte le altre: opere letterarie, musicali, della scultura, della pittura, del cinema ecc. Ciò con riconoscimento dei diritti – morali e patrimoniali – che durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte in capo agli eredi.
Il regime del cd. doppio binario è risultato da subito di non agevole applicazione.
Infatti, se il requisito del carattere creativo presenta diversi problemi in interpretativi per la generalità delle opere dell’ingegno, con riguardo alla fotografia la questione diventa ancora più delicata proprio in considerazione dello strumento fotografico, spesso debitore della realtà raffigurata.
In tale quadro, il problema maggiore consiste nella necessità di determinare uno standard del livello creativo, che permetta anche ad un giudice, generalmente non dotato di una particolare cultura fotografica, di qualificare correttamente l’immagine sottoposta al suo esame.
La necessità di distinguere tra le due categorie ha fatto selezionare da parte della giurisprudenza una serie di elementi caratteristici: dall’inquadratura alla composizione, dalla capacità di “cogliere l’attimo” alla ricerca personale, dai giochi di luce e di colore alla capacità evocativa. In presenza di uno o più di questi elementi, da valutare caso per caso e nell’ambito di ogni singolo contesto, il giudice dovrebbe optare quindi per la natura creativa, e quindi autoriale della fotografia, attribuendo al titolare il massimo grado di protezione.
L’applicazione di tali elementi, in chiave ermeneutica, è peraltro risultata non sempre coerente, quando non gravemente influenzata dall’analisi, dal bagaglio culturale e dalla visione soggettiva del giudicante, la cui interpretazione si gioca spesso sull’ambiguo rapporto tra creatività e arte.
Ebbene, per effetto della riforma, se la distinzione di cui sopra non viene eliminata, di certo essa appare molto meno rilevante.
Non vi è dubbio, infatti, che le controversie generate dall’utilizzo non autorizzato di immagini oltre il ventennio dalla loro esecuzione, sia stato fino ad oggi (per lo più) generato dall’aspetto economico.

Emblematico è il caso dell’arcinota vicenda della fotografia di Falcone e Borsellino ad opera di Tony Gentile (più volte commentata in questa rubrica). Quando la RAI utilizzò quell’immagine erano infatti passati più di venti anni dallo scatto, sicché l’unico mezzo affinché all’autore fosse riconosciuto il giusto indennizzo risiedeva nel riuscire a ricondurre quella fotografia alla categoria “creativa” (ciò che i giudici hanno nel suo caso sempre escluso).
Per la stessa ragione, ma qui in senso favorevole al fotografo, pur escludendosi la natura creativa dell’immagine fu riconosciuto a Massimo Sestini l’indennizzo per l’utilizzo abusivo (sempre ad opera della RAI) della fotografia del “barcone dei migranti”, in quanto utilizzata prima dello scadere dei venti anni.
È evidente quindi che l’allungamento della durata di protezione della fotografia a settant’anni dalla “produzione” (cioè dallo scatto), farà venir meno la maggior parte delle vertenze di tipo economico. È fuor di dubbio che, in osservanza dei diritti alla riproduzione e diffusione riconosciuti al fotografo dall’art. 92 l. aut., essi abbiano diritto al ristoro economico in caso di utilizzo abusivo.

Cosa resta alla fotografia “creativa”?
Le differenze – come detto – non scompaiono.
A parte la durata della protezione, che non decorre dalla data dello scatto ma perdura per tutta la vita dell’autore e oltre la sua morte per settant’anni, vi è il tema dei diritti morali. Su di essi non vi è concordanza in dottrina circa la loro sussistenza in capo all’autore della fotografia semplice, mentre non vi è dubbio che sussistano in capo all’autore di un’opera creativa.
Tra questi ultimi diritti, i più rilevanti in fotografia sono: il diritto alla paternità della fotografia, il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o alterazione, il diritto all’integrità dell’opera. Meno frequenti ma comunque in astratto configurabili sono il diritto di rivelazione, il diritto di inedito, il diritto di pentimento.
È troppo presto per dire se il percorso di avvicinamento tra le due categorie di fotografia troverà progressiva estensione anche sul terreno dei diritti morali, ma non è escluso (ed è forse auspicabile) l’intervento “ampliativo” della giurisprudenza.
Avv. FEDERICO MONTALDO
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