Quali regole per fotografare polizia e forze dell’ordine?

In Francia sta creando grandi discussioni e accese polemiche la proposta di legge “Securité globale” – attualmente all’esame dell’Assemblea Nazionale.

Al centro del dibattito vi è una norma (art. 24) che punisce come reato la diffusione, al fine di danneggiare la sua integrità fisica o psichica, l’immagine del volto o qualsiasi altro elemento di identificazione di un agente della polizia o della gendarmeria nazionale diverso dal suo numero di identificazione individuale quando agisce nel quadro di un’operazione di polizia.

 

© Nigel Parry.
RNC riot cops at St. Paul, MN capitol building, 4 Sept 2008.
Durante la Convention Nazionale Repubblicana in Minnesota, i manifestanti si sono radunati presso l’edificio del Campidoglio di St. Paul il 4 settembre 2008. Gli uomini della polizia erano presente con un ampio schieramento di forze a seguito delle precedenti proteste ed erano pesantemente armati e attrezzati in tenuta anti-sommossa. La protesta è stata pacifica e festosa, anche se estesa oltre il permesso. Il caos è scoppiato dopo che me ne sono andato verso le 18:30. La maggior parte di queste foto sono state scattate all’incrocio tra John Ireland Bridge e Rice St / 12th St.
©© https://www.flickr.com/photos/nycmonkey/2829706704

 

Contro l’approvazione di questa legge si sono mobilitati i sindacati, le redazioni dei giornali, praticamente tutti i media (compresi quelli di Stato), associazioni di difesa delle libertà civili e digitali, parlamentari di diversi partiti, Ong, che vedono in essa un attentato alla libertà di stampa, al diritto di libera manifestazione del pensiero, di informare ed essere informati, di protestare.

In Francia il dibattito è particolarmente attuale, se si ricordano le settimanali manifestazioni dei Gilet Jaunes (e le conseguenti reazioni della polizia), che hanno interessato la vita civile del paese per molte settimane consecutive, e che si sono placate solo in concomitanza della pandemia.

 

 

© Patrice Calatayu.
Les Gilets Jaunes. 
©© https://www.flickr.com/photos/patrice_calatayu/46607931364

 

Il tema ci offre lo spunto per alcune considerazioni circa gli aspetti legali a riguardanti la fotografia e la pubblicazione di immagini della polizia e delle forze dell’ordine nel nostro paese. Specie ove si tenga conto che la capillare diffusione degli strumenti di ripresa fotografica e video, di cui è dotato ogni smartphone, rende possibile registrare e diffondere immagini con una efficacia mai conosciuta in precedenza, con importati ricadute sul piano sociale ed anche giudiziario. Si pensi, ad esempio, alle riprese dell’arresto e dell’uccisione di George Floyd, realizzate da una ragazza di passaggio e poi utilizzate come principale prova a carico nei confronti del poliziotto di Minneapolis, che con recente sentenza è stato perciò condannato per omicidio.

Per opportuna chiarezza è necessario distinguere tra il momento della acquisizione del contenuto (fotografia, video, audio) da quello dell’utilizzo.

 

Sotto il primo aspetto, il dato da cui partire è che non esistono allo stato leggi che vietino in modo generalizzato di fotografare, filmare e registrate l’audio di appartenenti alle forze dell’Ordine durante lo svolgimento delle proprie mansioni, a meno che non vi sia un espresso divieto dell’Autorità Pubblica (divieto che deve essere oggetto di apposite ordinanze afferenti un determinato ambito spaziale e temporale, motivate da ragioni di sicurezza oppure per tutelare attività ricadenti nel segreto istruttorio o di Stato; in questo senso si è espresso il Garante della Privacy con la propria nota n. 14755 del 2012).

 

 

© Patrice Calatayu.
Les Gilets Jaunes.
©© https://www.flickr.com/photos/patrice_calatayu/47319606741/in/photostream/

 

Ciò detto – così come per ogni immagine che ritragga una persona e in cui le fattezze di essa siano riconoscibili – il contenuto acquisito (si tratti di fotografia o video) e la relativa disciplina di riferimento debbono essere esaminati sotto il duplice profilo:

  1. a) della disciplina sul trattamento dei dati personali (GDPR);
  2. b) della disciplina che regola la pubblicazione del ritratto della persona, il relativo consenso e le sue deroghe (artt. 96-97 l.aut.).

 

Per quanto riguarda il primo profilo, è opportuno ricordare che per “dato personale” si indica “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. Si considera identificabile “la persona fisica che può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un nome, a un numero di ubicazione, all’allocazione on line o a uno o più elementi caratteristici di natura fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, comma 1 GDPR).

 

Ciò detto, e supponendo che quella determinata immagine o video siano tali da condurre alla identificazione del soggetto, occorre ulteriormente distinguere tra utilizzo personale o domestico da ogni altra forma di diffusione al pubblico (pubblicazione cartacea, on line, social, web ecc.), che renda il contenuto/dato personale accessibile ad un numero indefinito di persone e senza restrizione.

Nel primo caso (uso personale-domestico), la disciplina sul trattamento dei dati personali non si applica (v. il “Considerando” n. 18 del GDPR), mentre nel secondo occorre svolgere una serie di ulteriori considerazioni, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 14.02.2019 (C-345/17).

La sentenza riguarda il caso di un cittadino lettone che, dopo aver filmato l’operato di alcuni poliziotti intenti alla stesura di un verbale all’interno del commissariato, aveva poi pubblicato tale video su Youtube.

 

La Corte afferma – anzitutto – che la tutela della privacy deve essere conciliata con il primario diritto all’espressione e alla manifestazione del pensiero. Per operare detta conciliazione – aggiunge la Corte – occorre valutare in senso ampio la nozione di “giornalismo” e “attività giornalistiche” (nozioni che godono delle esenzioni rispetto alla disciplina del trattamento dei dati personali). Più in particolare, per attività giornalistiche si intendono quelle dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni, idee, indipendentemente dal mezzo di espressione utilizzato e prescindendo dal fatto che il suo autore sia o meno un giornalista professionista.

 

In buona sostanza, ciò che deve essere valutato è lo scopo, che deve essere (questo sì) esclusivamente giornalistico, sia pure i “in senso lato”. Esso sarà in particolare da valutare tenendo conto: del contributo ad un dibattito di interesse generale; del contenuto, della forma e delle conseguenze della pubblicazione; delle modalità e circostanze di ottenimento delle informazioni; della loro veridicità (in questo senso v. sent. CEDU 27.06.2017).

Ove tali elementi siano sussistenti (valutazione di merito da compiersi da parte del Giudice nazionale) l’autore della pubblicazione potrà ritenersi esentato dall’applicazione della disciplina del trattamento dei dati personali (a cominciare dall’obbligo di ottenere il consenso).

 

© Ivan Bandura.
Riot police blocking the way to the parliament building on Sunday night.
La “Marcia dei Milioni” di domenica 8 dicembre 2020 a Kiev.
©© https://www.flickr.com/photos/mac_ivan/11295452946/in/photostream/

 

Resta a questo punto da considerare l’aspetto della tutela del diritto sulla propria immagine ai sensi delle disposizioni degli artt. 96 e 97 l. aut., le quali prevedono l’espressione del consenso del soggetto ritratto (art. 96), salvo che ricorrano le fattispecie derogatorie (art. 97).

Tra queste ultime, in particolare, si dovrà ritenere specificamente applicabile quella che esclude la necessità del consenso quando la riproduzione sia giustificata dall’ufficio pubblico ricoperto, tenuto conto della funzione e del servizio pubblico svolto dagli agenti e funzionari di polizia.

 

A seconda della natura delle immagini potrà facilmente ricorrere la deroga collegata a fatti, avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (es. manifestazioni, cortei, cerimonie, celebrazioni, sfilate ecc.).

E’ evidente invece che, ove il ritratto dell’agente di polizia avvenga in un contesto privato, al di fuori delle suddette ipotesi la deroga non potrà ritenersi operante.

 

Federico Montaldo

www.studiomontaldo.eu

montaldo@studiomontaldo.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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