Premessa
La maggiore preoccupazione di chi pubblica o “posta” fotografie in rete è generalmente quella di tutelare il proprio diritto d’autore, temendo che le proprie immagini possano essere “rubate”, scaricate, abusivamente utilizzate da altri.
Il fenomeno è un portato della tecnologia digitale di massa e della interconnessione telematica su scala globale, che ha rivoluzionato il modello di copyright in essere dall’epoca della rivoluzione industriale del ‘700 in Inghilterra.
Uno dei principali effetti della digitalizzazione, infatti, consiste nella separazione dell’opera creativa (che è poi l’oggetto del diritto d’autore) dal supporto fisico tramite il quale essa viene resa fruibile.
Un testo letterario non deve essere più necessariamente stampato sulle pagine di un libro per essere letto, potendo essere realizzato in vari formati digitali e veicolato attraverso i canali resi disponibili dalle tecnologie telematiche; lo stesso a dirsi per un brano musicale, che non ha da tempo più bisogno di essere inciso su vinile o su CD (si pensi al fenomeno – già ormai storico – di Napster, ed oggi di Spotify o Apple Music).
Lo stesso a dirsi per i film e per la fotografia, che qui particolarmente ci interessa.
Di pari passo con la diffusione del digitale, e specialmente di internet, si è poi è affermata – ed è ancora piuttosto diffusa – la convinzione (errata), che tutto quanto si reperisca nel web (e ciò vale particolarmente per le immagini) sia sostanzialmente di pubblico dominio.
Ciò premesso, il modello tipico del copyright (fondato sul principio “tutti i diritti riservati”) può divenire un limite per gli stessi autori/fotografi, i quali, proprio grazie all’enorme diffusione consentita dalle tecnologie digitali e web, hanno la possibilità di farsi conoscere e far conoscere il loro lavoro con modalità assolutamente impossibili (e impensabili) solo qualche anno fa.
Come soddisfare queste esigenze assicurando la non violazione del copyright da parte degli utilizzatori e, al tempo stesso, facendo sì che sia lo stesso autore a stabilire come e con quali modalità utilizzare la propria opera?
A tali esigenze danno risposta il Progetto Creative Commons e le relative licenze.
Creative Commons
Creative Commons è al tempo stesso il nome di un progetto e dell’Ente non-profit da cui scaturisce. Esso nasce per iniziativa di un gruppo di ricercatori (giuristi e informatici) di Cambridge (Massachusetts), oggi diffuso in molti paesi del mondo.
Dal punto di vista giuridico la Creative Commons Corporation è un Ente non-profit di diritto americano, cioè una forma di associazione assimilabile alle nostre ONLUS (oggi Enti del Terzo Settore). A livello internazionale esistono dei “gruppi di lavoro” presenti nei singoli Stati che spesso fanno capo (come in Italia) a entità preesistenti, come istituti universitari e centri di ricerca, che operano come Affiliate Institutions (v. S. Aliprandi, Creative Commons: Manuale operativo, Copyleft Italia).
Creative Commons non è quindi un ente pubblico con compiti istituzionali; non è un ente di gestione di diritti d’autore (tipo SIAE); non è un servizio di consulenza legale né svolge alcun servizio intermediazione.
Scopo dichiarato del progetto Creative Commons è quello di diffondere strumenti giuridici e tecnologici che permettano di utilizzare il diritto d’autore passando dal regime “tutti i diritti riservati” a quello – più flessibile e adatto all’ambiente digitale ed internet – di “alcuni diritti riservati”.
Alla base dell’iniziativa vi è l’idea di un accesso universale alla ricerca, all’istruzione e in generale alla cultura, reso possibile dalla rete internet. Infatti il copyright è stato creato molto prima della nascita di internet e – così com’è configurato – può rendere difficile, se non impossibile, svolgere legalmente azioni che in rete si danno ormai per scontate: copiare, incollare, modificare un contenuto e postarlo sul web.
La struttura del diritto d’autore, infatti, richiede che per compiere legalmente dette operazioni ne sia preventivamente concesso il permesso esplicito da parte del titolare. Per realizzare lo scopo di un accesso universale c’era quindi bisogno di qualcuno che fornisse una infrastruttura libera, pubblica, e standardizzata in grado di creare un equilibrio tra la realtà di internet e la realtà delle leggi sul copyright.
In buona sostanza, Creative Commons si pone in via intermedia fra il modello “tutti i diritti riservati”, tipico del modello tradizionale e “nessun diritto riservato”, tipico del pubblico dominio.
Le Licenze Creative Commons (CC)
Le licenze CC sono lo strumento pratico attraverso il quale si persegue l’obiettivo del progetto.
Come specificato nella pagina del Capitolo italiano di Creative Commons (www.creativecommons.it), le licenze Creative Commons sono contratti attraverso i quali il titolare dei diritti d’autore concede ad una generalità di soggetti indefiniti l’autorizzazione all’uso dell’opera.
Il licenziante, dunque, non cede i propri diritti ma ne concede il godimento a terzi (licenziatari) a determinate condizioni.
Come già specificato, le licenze CC si basano sul concetto di “some rights reserved”, in base al quale, il titolare decide quali diritti riservare e quali concedere in uso. Alla stregua delle condizioni generali di contratto, le licenze Creative Commons, seppure predisposte da un terzo (ossia dalla omonima organizzazione no-profit) e non da uno dei contraenti, esplicano la loro efficacia e quindi si ritengono regolarmente concluse al momento dell’utilizzo dell’opera secondo i termini dettati dalla specifica licenza adottata dal titolare dei diritti.
Sarà il titolare del diritto d’autore a graduare, in ordine crescente, la quantità dei diritti che intende concedere in uso.
L’autore può cioè scegliere di consentire l’utilizzo con il solo obbligo dell’attribuzione a sé dell’opera, con scopo commerciale o meno, con possibilità di modificarla o meno, con l’onere di diffonderla o non con il medesimo strumento.
Tali clausole possono essere tra loro combinate per dare luogo a sei differenti licenze, corrispondenti alle seguenti simbologie:
Nel dettaglio:
CC BY: Attribuzione.
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell’autore.
CC BY SA: Attribuzione – Condividi allo stesso modo.
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell’opera all’autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze dell’originale.
CC BY NC: Attribuzione – Non commerciale.
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, con l’obbligo del riconoscimento della la paternità dell’opera all’autore e non è consentito l’utilizzo dell’opera a scopi commerciali.
CC BY ND Attribuzione – Non opere derivate.
Permette di distribuire l’opera originale, anche a scopi commerciali, ma non permette di elaborare e/o modificare la stessa e deve sempre essere riconosciuta la paternità dell’opera all’autore.
CC BY NC SA Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo.
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall’originale, ma non a scopi commerciali, e deve essere sempre riconosciuta la paternità dell’opera all’autore e la nuova opera può essere distribuita solo con una licenza identica a quella utilizzata per l’opera originale
CC BY NC ND Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate.
Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scaricare e condividere i lavori originali a condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi commerciali ed in ogni caso avendo sempre cura di attribuire la paternità dell’opera all’autore.
Le applicazioni in fotografia.
Le licenze CC possono avere ad oggetto tutte le opere dell’ingegno (letteratura, musica, cinema ecc.), protette come diritto d’autore, e quindi anche la fotografia, che, anzi, per la sua ampia diffusione sul web è senz’altro uno dei campi in cui può trovare più possibilità applicative.
I vantaggi dell’utilizzo di tali licenze sono interessanti sia dalla parte dell’autore/licenziante che dalla parte dell’utilizzatore/licenziatario.
L’autore ha la possibilità di farsi conoscere, diffondere e far diffondere il proprio lavoro entro i limiti che egli stesso pone e rimuovendo quelli che impedirebbero l’accesso a tali contenuti.
Se è vero infatti che pubblicando o postando una fotografia il principale timore è che venga sottratta e utilizzata (talvolta male), è anche vero che – specie a livello non professionale – la remora maggiore è rappresentata dal mancato riconoscimento della paternità della fotografia (tipico della sottrazione abusiva).
In una situazione di accesso regolamentato ai contenuti protetti, non vi è dubbio che l’autore ne tragga un vantaggio, fermo restando che sarà solo lui (e solo lui) a decidere quali opere diffondere ed entro quali limiti.
All’opposto vi sono i vantaggi per chi va in caccia di immagini (blogger, gestori di siti tematici ecc.) che vedono aumentata la possibilità di reperire sul web materiale utilizzabile legalmente, senza incorrere nel rischio di abusi o violazioni. E ciò anche considerando che delle immagini reperite in rete, nella stragrande maggioranza dei casi, si fa un utilizzo non commerciale e non illecito.
Avv. Federico Montaldo
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