Come è noto, con legge 182 del 2025, il diritto esclusivo sulla fotografia “semplice” è passato da venti a settant’anni, con implicazioni significative non solo per gli autori, ma per il mondo editoriale e per la società della comunicazione nel suo complesso (si fa rinvio sul punto al nostro precedente articolo che trovi QUI.

Nel sancire il passaggio al nuovo regime, peraltro, il legislatore ha del tutto omesso di regolamentare il regime transitorio, generando interrogativi sull’applicabilità della nuova disciplina (cioè della maggior durata della tutela) alle fotografie scattate prima della entrata in vigore della legge (18 Dicembre 2025).

In assenza di tale regolamentazione, occorre fare applicazione dei principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo.

 

 

 

È utile schematizzare le varie ipotesi possibili, con la precisazione che il termine “fotografia”, utilizzato nel prosieguo, si riferisce esclusivamente alla fotografia cd. “semplice”, cioè non “creativa”: si ricordi infatti che quest’ultima è già tutelata a seguito dell’inserimento della fotografia tra le opere protette di cui all’art. 2 della legge n. 633 del 1941, avvenuto nel 1979 (circa il differente regime legale tra fotografia semplice e creativa si fa rinvio all’articolo che trovi QUI.

Le tre ipotesi sono le seguenti:

1) fotografia scattata dopo l’entrata in vigore della legge.

Ad essa si applica senza alcun dubbio la nuova disciplina, con protezione estesa a 70 anni dalla sua produzione. Per conseguenza, i diritti di “riproduzione, diffusione e spaccio”, previsti dall’art. 88 l. aut. (cd. diritti connessi), restano in via esclusiva in capo al fotografo (e dopo la sua morte agli eredi), fino allo scadere di tale termine. Solo successivamente a tale scadenza la fotografia diviene “libera”, cioè di pubblico dominio.

2) fotografia scattata prima dell’entrata in vigore della legge, il cui termine ventennale di protezione esclusiva sia già interamente decorso a tale data.

In virtù del principio di irretroattività della legge (sancito dall’art. 11 delle cd. Preleggi al Codice Civile), la nuova disciplina non può essere applicata, essendosi già interamente esauriti i diritti esclusivi dell’autore/fotografo.

Ad esempio: una fotografia scattata nell’anno 2004 è passata al pubblico dominio nel 2024, cioè prima dell’entrata in vigore della legge. Essendo già divenuta di utilizzo libero, la fotografia mantiene tale caratteristica, senza che possano rivivere in capo all’originario titolare diritti che sono già venuti a cessare.

3) fotografia scattata prima dell’entrata in vigore della legge, ma di cui sia ancora pendente il termine ventennale di protezione esclusiva.

Si prenda ad esempio una fotografia scattata nell’anno 2015 (il cui termine di protezione scadrebbe nel 2035).

Questa è l’ipotesi più problematica, su cui la legge avrebbe potuto (e dovuto) contenere regole precise disciplinando il periodo transitorio. Purtroppo, tuttavia, siamo abituati a doverci confrontare con le lacune del nostro legislatore.

La questione, a mio avviso, può essere risolta in modo corretto senza incidere sul principio di irretroattività della legge.

È vero infatti che, in questo caso, la produzione della fotografia (cioè lo scatto) è avvenuta anteriormente all’entrata in vigore della legge, ma è altrettanto vero che la situazione giuridica in capo al suo titolare risulta ancora pienamente operante al tempo di entrata in vigore della modifica.

E poiché è proprio è la situazione giuridica del titolare su cui la nuova legge va ad incidere (estendendone la durata), essa subisce gli effetti del suo allungamento. Non si tratta pertanto di un effetto retroattivo (come sarebbe se la maggior durata fosse applicata all’ipotesi n. 2), ma della semplice protrazione temporale di una protezione attiva, efficace ed esistente (in quanto non ancora esaurita) al momento della sua modifica.

È presto per valutare l’impatto dell’allungamento della tutela. Certamente viene sensibilmente rafforzata la protezione dei fotografi/autori. Per godere della tutela del proprio lavoro fino a settant’anni, infatti, non sarà più necessario argomentare (anche in sede giudiziaria), sulla natura creativa o non di una fotografia (fermo restando che, per la fotografia creativa, i 70 anni non decorrono dallo scatto bensì dalla morte dell’autore).

 

Avv. FEDERICO MONTALDO

 

 

 


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