Lassù, norme.

Lassù a ronzare nei cieli, il regime è transitorio.

Passi vengono compiuti in direzione di una armonizzazione internazionale delle norme.

L’EASA (European Aviation Safety Agency) ha messo a punto delle linee guida  – a proposito della navigazione aerea con i droni – che confluiranno in un comune regolamento, pur con un certo margine di declinabilità nazionale.

L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile, l’agenzia italiana deputata al governo dello spazio aereo) ha elaborato una bozza, attorno alla quale sono sorti interrogativi.

Come da tempo prefiguravo, è stata recepita quale soglia di peso massima a determinare la categoria di droni caratterizzata dal più agile impianto normativo lo statunitense valore di duecentocinquanta grammi, in luogo degli italici trecento.

Il costruttore cinese Dji ha approntato un modello espressamente plasmato su questa categoria di peso, ammontante a duecentoquarantanove grammi.

Qui però colgo immediatamente una incongruenza.

Allo stato attuale, uno dei requisiti per ottenere una classificazione di “inoffensività” in Italia è l’adozione di paraeliche, di cui vengono fissati due parametri: consistenza (il materiale deve essere morbido) e sagomatura (il manufatto non deve presentare una forma intrusiva).

I paraeliche forniti a corredo del summentovato drone rispettano questi requisiti, ma contribuiscono ad elevare il peso oltre la succitata soglia.

Si perviene così al paradosso che il modello privo di protezioni gode di una maggiore libertà legale di conduzione rispetto allo stesso modello che di queste protezioni è dotato.

Al di là di questo singolo aspetto, con il tempo ho raccolto, da parte di persone disinformate, un certo numero di obiezioni che attestano quanto vi sia ancora da fare per inculcare nei più una interpretazione corretta delle norme.

Per esempio: le aree di navigabilità.

Soddisfatti altri requisiti di volo, rimane da stabilire se l’area di riferimento non va soggetta ad interdizioni specifiche, ma anche così esistono ulteriori parametri da considerare: non tutte le aree interdette giungono sino al suolo, alcune fissano la loro inviolabilità a partire da una altitudine di settanta metri (benché ne rappresentino la minoranza).

Inoltre, anche in un’area vietata è possibile a certe condizioni introdursi, sottoponendo all’ENAC un piano di volo che l’Ente si riserva o meno di approvare, a seconda delle caratteristiche illustrate.

Se questi particolari sono parte di un vero e proprio eterogeneo ginepraio che di volta in volta potrò successivamente dipanare, ma che riguarda comunque un ambito dibattimentale tra conduttori di droni, vi è un equivoco che va diffondendosi tra i profani del volo che è utile qui dissipare: quello della privacy.

L’equivoco ha origine dalla disconoscenza della tecnica costruttiva dei droni.

Le prescrizioni non contraddicono l’impianto normativo “terrestre” (DL 196/2003 ed emanazioni successive; RE 675): semplicemente, l’ambito di applicabilità è molto più ristretto di quanto si ritenga.

Consideriamo qui il sorvolo di aree consentite, onde non intervengano altre variabili indipendenti: anche se il conduttore del drone volesse divulgare il contenuto fotografico o videografico ottenuto, occorre considerare che già a poche decine di metri dal suolo un individuo viene riprodotto in guisa di capocchia di spillo nella prospettiva zenitale e di filo d’erba in quella frontale, stante anche la configurazione grandangolare della pressoché totalità degli obiettivi montati sui droni. Nessuna opportunità di riconoscibilità, insomma.

Se invece il timore del disinformato risiede nella “penetrazione occulta” avanti i piani alti degli edifici, la risposta risiede nell’etimologia del mezzo:  il verbo inglese “to drone” significa “ronzare”.

Il drone infatti, quanto a rumore, è assimilabile ad una gigantesca zanzara molesta, che rende  percepibile un petulante baccano se portato nelle vicinanze dell’oggetto o soggetto di ritrazione: nessun pericolo – dissimilmente da quanto propalato in certa letteratura di ispirazione militare – che possa subdolamente appropinquarsi senza avvertire della sua vicinanza.

Vicinanza, a persone o cose, il cui impatto va comunque contestualizzato.

Se è vero che le preoccupazioni di sicurezza sono sacrosante e vanno accuratamente sviscerate (un tema che tratterò sarà quello della proporzione inversa intercorrente tra agibilità legale dei piccoli droni ed affidabilità del  loro collegamento radio, se comparato a realizzazioni più sofisticate), il passante appiedato nelle quasi onnipresenti situazioni promiscue (dappertutto tranne che in autostrada) si trova costantemente assediato da pericoli ben maggiori e numerosi, prima fra tutti l’eventualità di risultare investito ed ucciso da una autovettura.

Ciò, purtuttavia, non esime ogni conduttore di drone dal rispettare le norme vigenti e maturare una conoscenza profonda sia teorica che pratica del proprio mezzo.

E di non riporre soverchia fiducia nei sensori di evitamento/ostacoli: in un precedente articolo dimostravo come l’ommnidirezionalità e la ridondanza d’essi presenti nelle migliori realizzazioni sul mercato è ancora ben lungi dal costituire sinonimo di affidabilità.

In sintesi: luminose prospettive si delineano alte sull’orizzonte, ma pronte ad essere funestate da un utilizzo improprio.

E non basta la rituale prudenza del padre di famiglia: occorre essere preventivamente edotti e successivamente adusi alla notevole complessità di conduzione di questi affascinanti oggetti.

 

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Claudio Trezzani

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